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Statuto e quote associative |
TITOLO I
DENOMINAZIONE - DURATA - SCOPI E OBIETTIVI |
Articolo 1 |
DENOMINAZIONE E SEDE
E’ costituita l’Associazione denominata “Associazione Italiana di Assemblaggio - A.I.d.A.”.
L’Associazione ha sede legale in Cinisello Balsamo, Viale Fulvio testi 128.
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Articolo 2 |
DURATA
La durata dell’Associazione è fissata al 31 dicembre 2050.
Tale durata potrà essere prorogata, o l’Associazione anticipatamente sciolta, con deliberazione dell’Assemblea straordinaria.
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Articolo 3 |
SCOPI E OBIETTIVI
L’Associazione non ha scopo di lucro, né finalità politiche o religiose.
Scopi dell’Associazione sono:
- promuovere e valorizzare il comparto dei costruttori di macchine e attrezzature per l’assemblaggio;
- promuovere e valorizzare in Italia le applicazioni gli studi, le ricerche e il progresso industriale scientifico nel campo delle tecnologie dell’assemblaggio e delle soluzioni in apparecchiature, macchine e sistemi per l’assemblaggio;
- promuovere e attuare formazione in materia delle tecnologie dell’assemblaggio e delle soluzioni in apparecchiature, macchine e sistemi per l’assemblaggio;
- promuovere a livello nazionale e internazionale gli scambi d’informazione tra i settori della produzione industriale, dell’insegnamento e della ricerca universitaria;
- promuovere la raccolta di dati a fini statistici relativamente al comparto.
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Articolo 4 |
ATTIVITÀ
L’Associazione può compiere a livello nazionale e internazionale ogni atto necessario o utile al perseguimento dei propri scopi: in particolare può svolgere attività di ricerca, studi e rilevazioni, formazione, informazione e assistenza.
L’Associazione opera attraverso:
- riunioni destinate all’esposizione dei risultati d’applicazioni e di ricerche scientifiche pratiche e alla discussione d’iniziative e proposte che interessino lo sviluppo industriale del settore;
- l’organizzazione di Congressi, Convegni, Esposizioni, Corsi, Conferenze e Seminari;
- la promozione presso gli utenti delle tecnologie dell’assemblaggio e della professionalità degli associati;
- la promozione presso le Autorità Centrali e Periferiche del ruolo dei propri associati nella formazione di base, superiore universitaria, di aggiornamento e di riqualificazione professionale;
- la realizzazione di pubblicazioni tecniche, nazionali e internazionali, che diffondano informazioni del settore di sua pertinenza, agevolando di conseguenza l’evoluzione culturale del comparto;
- l’eventuale rappresentanza sindacale delle aziende associate.
L’Associazione può partecipare all’attività di altri enti, associazioni, società anche di capitale, ed esercitare ogni altra attività volta a perseguire gli scopi di cui all’articolo precedente.
L’Associazione può altresì soddisfare, in relazione a quanto previsto dal presente Statuto, esigenze specifiche in materia d’informazione, formazione e assistenza espresse dai singoli associati.
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TITOLO II
AMMISSIONE - DIRITTI E OBBLIGHI - RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI |
Articolo 5 |
ASSOCIATI
Compongono l’Associazione:
- Soci ordinari: tutte le Aziende fornitrici di soluzioni e sistemi per l’assemblaggio e la manipolazione: costruttori, integratori di sistemi, fornitori d’insiemi e sotto-insiemi chiavi in mano, fornitori di componenti per automazione. I soci ordinari sono al loro interno suddivisi nelle categorie omogenee dei costruttori e dei distributori/rappresentanti.
- Soci sostenitori: tutti coloro che non appartengono alle categorie dei soci ordinari che hanno attinenza o interessi legati al mondo dell’assemblaggio e manipolazione e che non siano entità commerciali.
- Soci onorari: soci che siano indicati dal consiglio direttivo per particolari benemerenze e meriti nel comparto dell’assemblaggio. Possono essere persone, enti ed istituzioni. Partecipano alle iniziative dell’Associazione, non hanno diritto d’elettorato attivo e passivo.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e comporta l’uguaglianza dei diritti e dei doveri a carico degli associati. salva la facoltà di recedere prevista dall’art. 8.
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Articolo 6 |
AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI
Per essere ammessi all’Associazione gli interessati devono presentare domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, indicando il tipo d’attività svolta e tutte le eventuali ulteriori notizie utili alla migliore istruttoria della domanda stessa. Dovranno, inoltre, dichiarare di conoscere il presente statuto e il codice deontologico e di assumere l’impegno all’osservanza degli stessi e delle deliberazioni assunte dai competenti organi statutari.
Competente circa le domande d’ammissione è il Consiglio direttivo, che delibera l’accoglimento o il rifiuto delle domande, nel corso della prima seduta utile, in totale autonomia e discrezionalità.
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Articolo 7 |
DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI
Ciascun associato ha diritto di partecipare alla vita associativa e di accedere alle cariche sociali secondo le norme del presente statuto.
Gli associati s’impegnano a:
- osservare lo statuto e le deliberazioni degli organi associativi;
- versare all’Associazione le quote associative d’adesione e di rinnovo annuale, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
- rimborsare le spese sostenute dall’Associazione per prestazioni effettuate su loro richiesta e per loro conto;
- favorire gli interessi dell’Associazione, collaborando per il conseguimento degli scopi associativi;
- fornire all’Associazione i dati statistici richiesti per le redazione di pubblicazioni informative sull’andamento del comparto.
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Articolo 8 |
RECESSO DEGLI ASSOCIATI
E’ ammesso il recesso dell’associato, mediante comunicazione scritta all’Associazione, da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 60 giorni prima della chiusura dell’esercizio.
Qualora l’associato abbia assunto impegni che non si siano esauriti al momento del recesso, questi devono essere comunque regolarmente adempiuti, come pure deve essere corrisposta, se non lo fosse stata ancora, la quota associativa annuale relativa all’esercizio durante il quale è avvenuto il recesso.
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Articolo 9 |
ESCLUSIONE DELL’ASSOCIATO
L’associato può essere escluso dall’Associazione se:
- si sia reso inadempiente agli obblighi associativi o al codice deontologico;
- abbia compiuto atti contrari agli scopi e lesivi degli interessi dell’Associazione;
- abbia perduto i requisiti prescritti per l’adesione, art. 5 e 6;
- sia stato ammesso ad una procedura concorsuale, dichiarato fallito, cessato o abbia radicalmente mutato lo scopo societario.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo.
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TITOLO III
ORGANI E CARICHE DELL'ASSOCIAZIONE |
Articolo 10 |
ELENCO - GRATUITA' DELLE CARICHE
Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Comitato di Presidenza;
- il Collegio dei Probiviri;
- il revisore dei conti.
Il Consiglio direttivo ha facoltà di invitare ad assistere, con funzioni consultive, ai propri lavori e alle riunioni dell’Assemblea uno o più esperti esterni all’Associazione su problematiche specifiche .
Tutte le cariche sono ricoperte a titolo gratuito, salvo quanto previsto per il revisore dei conti al successivo art. 19.
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Articolo 11 |
ASSEMBLEA
L'Assemblea è composta da tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative e ammessi nell’Associazione da almeno sei mesi. Tutti i soci possono comunque assistere ai lavori dell’Assemblea.
L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
L'Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio direttivo lo ritengano opportuno o quando almeno un quarto degli associati ne faccia richiesta scritta al Presidente, precisando gli argomenti da portare all'ordine del giorno. In questo caso, la riunione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.
L'avviso di convocazione deve essere inviato agli associati con lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo e comprovante l’avvenuta ricezione (telefax o posta elettronica) almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione e deve contenere l'indicazione del luogo, in territorio italiano, giorno e ora della stessa in prima e in seconda convocazione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare.
I voti possono essere espressi personalmente o a mezzo di delega scritta ad altro associato. Ogni associato non può avere più di due deleghe.
Il Consiglio direttivo può indicare nella convocazione dell’Assemblea che il voto circa l’elezione delle cariche sociali di competenza dell’Assemblea possa essere espresso anche a mezzo posta, da inviarsi presso un soggetto terzo rispetto all’Associazione indicato nella convocazione dell’assemblea, il quale provvederà a certificare la provenienza dei voti, i quali saranno espressi in busta anonima da aprirsi durante le operazioni di scrutamento dei voti in Assemblea.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza, dal membro del Consiglio Direttivo presente più anziano d’età.
Lo assiste un Segretario, nominato dall’Assemblea.
Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo le elezioni alle cariche associative, che si svolgono a scrutinio segreto. Tuttavia l'Assemblea all’unanimità può decidere diversamente sempre che la natura della votazione lo consenta.
Delle riunioni dell'Assemblea si redige verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Tale verbale verrà inviato entro 30 giorni a tutti gli associati anche a mezzo fax o posta elettronica.
L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria o straordinaria.
Ogni associato ha diritto ad un voto.
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Articolo 12 |
ASSEMBLEA ORDINARIA
L'Assemblea ordinaria:
- approva il rendiconto, economico e finanziario, e il bilancio preventivo;
- determina il numero dei componenti del Consiglio direttivo e li elegge provvedendo a ratificare gli eventuali membri cooptati. I membri del Consiglio direttivo, se possibile, devono essere scelti tra due liste di candidati, in regola con il pagamento delle quote associative e ammessi nell’Associazione da almeno sei mesi, appartenenti una all’area dei costruttori/integratori e l’altra a quella dei distributori/rappresentanti. Saranno eletti il numero di candidati dell’una e dell’altra lista indicato nell’art. 14 del presente Statuto. Nel caso non vengano presentate le due liste si procederà a presentare una lista unica mista.
- elegge il Revisore dei conti;
- elegge il Collegio dei Probiviri;
- può nominare un Presidente Onorario;
- delibera, su proposta del Consiglio direttivo, in materia di quote d’adesione e di quote associative;
- delibera su ogni materia relativa alle attività dell’Associazione non espressamente riservata alla competenza del Consiglio direttivo.
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione qualora sia presente o rappresentata la metà più uno degli associati.
In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti. Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei voti espressi dai presenti.
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Articolo 13 |
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L'Assemblea in sede straordinaria delibera:
- sulle modifiche del presente statuto;
- sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione;
- sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri.
L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita e delibera in prima convocazione con il voto favorevole dei due terzi dei voti degli associati. In seconda convocazione è validamente costituita e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei voti spettanti a tutti gli associati.
Per la sola delibera relativa allo scioglimento dell’Associazione è necessaria la maggioranza dei tre quarti dei voti spettanti a tutti gli associati in prima convocazione e dei due terzi dei voti spettanti a tutti gli associati in seconda convocazione.
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Articolo 14 |
CONSIGLIO DIRETTIVO E COMITATO DI PRESIDENZA
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 ad un massimo di 9 membri, eletti dall’Assembleadei soci tra i candidati eletti nelle liste dei costruttori/integratori e dei distributori/rappresentanti. Gli eletti nella lista dei costruttori saranno 5, nel caso in cui l’Assemblea deliberi che il numero totale dei membri del Consiglio direttivo sia di 7, saranno invece 6 nel caso in cui il numero totale sia di 9.
I membri del Consiglio direttivo eleggono tra di loro il Presidente. Su proposta di quest’ultimo,elegge il Vice Presidente e il Tesoriere, i quali, insieme al Presidente e ad un eventuale altro membro del Consiglio direttivo indicato dal Presidente, formano il Comitato di Presidenza, con funzione di supporto ai compiti del Presidente.
Il Consiglio direttivo potrà, inoltre, conferire ad altri membri del Direttivo deleghe operative o incarichi specifici.
Il Consiglio Direttivo:
- indirizza e organizza l’attività dell’Associazione;
- attua le deliberazioni dell’Assemblea;
- delibera l’ammissione di nuovi soci e l’esclusione dei soci, ricorrendone gli estremi;
- cura in generale l’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione con facoltà di conferire deleghe e procure totali o parziali a singoli membri del Consiglio e, ove necessario, a professionisti esterni;
- cura i rapporti con enti e organizzazioni nazionali e internazionali ;
- nomina i membri delle eventuali Commissioni su materie specifiche, che riterrà di istituire;
- su proposta del Presidente, affida l’incarico di Segretario Generale operativo anche ad un non socio;
- nomina gli eventuali soci onorari che abbia deliberato di invitare a aderire all’associazione.
Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno ogni quadrimestre.E' altresì convocato su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione è fatta con
qualunque mezzo ritenuto idoneo dal Presidentecon almeno sette giorni di preavviso, ovvero in caso d’urgenza, tre giorni prima.
Il Consiglio direttivo può riunirsi anche in conferenza telefonica o in videoconferenza.
Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, o, in caso d’assenza di entrambi, dal membro più anziano d’età.
Ogni componente del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni del Consiglio sono validamente assunte con la presenza della maggioranza dei Consiglieri eletti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il verbale della riunione del Consiglio è redatto da un segretario di volta in volta nominato dai presenti ed è da lui sottoscritto insieme al Presidente.
I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per tre anni e sono rieleggibili Qualora si rendesse vacante un posto nel Consiglio Direttivo, i membri del Consiglio rimasti in carica provvedono alla sua sostituzione nominando il socio che in graduatoria ha ottenuto il maggior numero di voti nelle ultime elezioni nella lista di competenza, se possibile. In caso di parità risulta eletto il candidato da più tempo facente parte dell’Associazione. L’elezione del membro cooptato dovrà essere ratificata dalla prima assemblea successiva.
In ogni caso i nuovi consiglieri decadono contemporaneamente a quelli che sono in carica al momento della loro nomina.
Possono far parte degli organi sociali dell’associazione i legali rappresentanti delle imprese associate, o le persone che nell’ambito dell’organizzazione delle imprese associate ricoprono incarichi direttivi, purché muniti d’espressa delega. Tale delega può essere mutata una sola volta nel corso di vigenza del Consiglio Direttivo.Tutte le persone investite di cariche associative che non intervengano, senza giustificato motivo, alle riunioni per tre volte consecutive decadono dalla carica stessa e dovranno essere sostituite su proposta del Consiglio Direttivo stesso.
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Articolo 15 |
PRESIDENTE
Il Presidente dell'Associazione dura in carica tre anni, ed è rieleggibile.
Il Presidente:
- ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio;
- convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo;
- dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli altri organi dell'Associazione;
- adempie agli incarichi espressamente conferitegli dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo;
- propone al Consiglio direttivo la nomina del Segretario Generale operativo e provvede all'eventuale assunzione dei dipendenti dell'associazione;
- vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e provvede con l'assistenza del Segretario alla conservazione dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- vigila a che si operi in conformità agli scopi e agli interessi dell'Associazione;
- conferisce procure speciali previa autorizzazione del Consiglio direttivo.
In caso d’assenza o impedimento del Presidente dell'Associazione, questi è sostituito dal Vice Presidente.
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Articolo 16 |
COMMISSIONI
Il Consiglio direttivo può costituire commissioni su specifiche materie composte da esperti anche esterni all’Associazione sulla base delle loro elevate qualifiche tecnico-professionali.
Alle commissioni compete, in tutti i casi in cui lo ritengano utile, l'iniziativa di formulare proposte volte a promuovere il più efficace perseguimento degli scopi dell'Associazione che dovranno essere esaminate dal Consiglio direttivo. Le commissioni esprimono altresì pareri su richiesta del Consiglio direttivo, dell'Assemblea e degli associati, in quest'ultimo caso per il tramite del Consiglio stesso.
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Articolo 17 |
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
In concomitanza all’elezione del Consiglio Direttivo, l’Assemblea elegge tre Probiviri tra i Soci espressamente delegati a ricoprire cariche sociali (art. 14), i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili. All’elezione si procede mediante scrutinio segreto sulla base di una lista di candidati proposta dagli associati ordinari e sostenitori, in numero superiori a quello degli eligendi.
Ciascun associato può votare per tre nomi. Risultano eletti, nell'ordine, i tre candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità verrà nominato il Socio con maggior anzianità d’appartenenza.
Nel caso si rendesse vacante un posto nel Collegio dei Probiviri, il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione nominando il socio che in graduatoria ha ottenuto il maggior numero di voti nelle precedenti elezioni. Tale nomina dovrà essere ratificata nella prima Assemblea successiva.
I nuovi Probiviri decadono contemporaneamente a quelli già in carica.
I tre Probiviri compongono il Collegio Giudicante sulle questioni ai commi successivi.
Al Collegio dei Probiviri sono deferite le controversie in materia d’interpretazione e applicazione dello statuto e di regolarità delle procedure; controversie che comunque insorgano tra gli associati e l'Associazione o fra gli associati stessi. Il Collegio dei Probiviri esamina altresì i ricorsi presentati nei casi previsti dallo statuto.
Per ogni questione ad essi deferita, i Probiviri componenti il Collegio, nominano al proprio interno un Presidente che assume anche il ruolo d’istruttore della vertenza.
I Probiviri operano quali amichevoli compositori improntando le loro pronunzie alle norme di legge e di statuto, al rispetto dei dettami etici e all'equità. Essi svolgono il loro mandato senza formalità rituali, salvo il principio del contraddittorio. Le loro pronunce sono inappellabili. I Probiviri hanno diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto.
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Articolo 18 |
TESORIERE
Il tesoriere sovrintende alla gestione finanziaria dell’associazione, presenta al Consiglio Direttivo una relazione sull’andamento di detta amministrazione trascorsi i primi sei mesi dell’esercizio e predispone la bozza di bilancio consuntivo e preventivo dell’associazione.
Il tesoriere è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo, che lo sceglie su proposta del Presidente tra coloro che hanno diritto a partecipare al Consiglio direttivo, rimane in carica tre anni, può essere nuovamente nominato e partecipare alle riunioni del Comitato di Presidenza.
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Articolo 19 |
REVISORE DEI CONTI
Organo di controllo amministrativo dell'Associazione è il Revisore, nominato dall'Assemblea, anche non socio. La carica, di durata triennale, è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.
Il Revisore controlla l'amministrazione dell'Associazione e, a tal fine, almeno una volta a semestre esamina i libri contabili e ogni altro documento dell'Associazione. Può chiedere chiarimenti, scritti o verbali, al Consiglio Direttivo.
Redige una relazione annuale sull'amministrazione, che viene comunicata ai soci in occasione dell’assemblea d’approvazione del bilancio consuntivo.
Il Consiglio Direttivo può deliberare un compenso per la carica di Revisore.
Il Revisore dei conti ha titolo ad assistere alle sedute del Consiglio direttivo, senza diritto di voto.
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Articolo 20 |
SEGRETARIO GENERALE OPERATIVO
Il Segretario Generale operativo è scelto dal Consiglio direttivo, su proposta del Presidente.
Egli provvede, secondo le direttive del Presidente, all'esercizio delle delibere riguardanti l'attività dell'Associazione e la gestione economica-finanziaria, con la facoltà, le attribuzionie i poteri determinati dal Consiglio direttivo.
Il Segretario sovrintende al funzionamento dell'Associazione, coadiuva il Presidente nel promuovere l'attività e lo sviluppo della stessa.
Egli partecipa - senza diritto di voto - alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo. Le operazioni concernenti i versamenti, i prelievi e movimenti di fondi nei conti correnti e/o postali intestati all'Associazione sono compiuti dal Segretario fino ad un importo determinato dal Consiglio direttivo. Per gli importi superiori le operazioni sono compiute dal Presidente o, su sua specifica delega, dal Vice Presidente e/o dalTesoriere.
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TITOLO IV
QUOTE ASSOCIATIVE - FONDO COMUNE - ESERCIZIO |
Articolo 21 |
QUOTE ASSOCIATIVE
Gli associatisono tenuti al versamento della quota associativa d’adesione e annuale, relativa alla propria categoria d’appartenenza.
La quota dei soci ordinari e sostenitori è stabilita in una parte fissa, uguale per tutti gli associati, e in una parte variabile, direttamente proporzionale al numero dei dipendenti dichiarati dall’associato.
Gli Associati ordinari devono versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento la quota associativa fissa e in successive due rate - giugno, settembre - la parte variabile.
Le quote associative andranno versate secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.
E' fatto divieto agli associati dicedere anche a titolo gratuito la quota associativa.
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Articolo 22 |
FONDO COMUNE
Il fondo comune dell'Associazione è costituito:
- dalle quote d’adesione;
- dagli eventuali avanzi d’esercizio;
- da eventualicontributi in conto capitale;
- da proventi d’iniziative quali convegni e manifestazioni.
- proventi editoriali.
- donazioni e proventi diversi.
In caso di recesso o esclusione i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere il rimborso delle quote.
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Articolo 23 |
ESERCIZIO
L'esercizio dell'Associazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il consiglio direttivo sottopone all'approvazione dell'assemblea ordinaria il bilancio preventivo e il rendiconto economico-finanziario relativo all'attività complessivamente svolta nell'esercizio precedente.
Il rendiconto e il bilancio preventivo, insieme all’ultima relazione semestrale del Revisore contabile, devono restare depositati presso la sede sociale per i quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione a disposizione di chiunque abbia motivato interesse alla consultazione. I documenti regolarmente approvati devono restare affissi presso la sede sociale per i due mesi successivi all'approvazione.
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Articolo 24 |
DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI
E' fatto divieto all'Associazione di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. |
TITOLO V
QUOTE ASSOCIATIVE - FONDO COMUNE - ESERCIZIO |
Articolo 25 |
DELIBERA DI SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
L'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione è deliberata dall'Assemblea, la quale procede alla nomina, di uno o più liquidatori e alla determinazione dei relativi poteri.
In ipotesi di scioglimento per qualunque causa è fatto obbligo all'Assemblea di devolvere il patrimonio esistente ad altre associazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, dopo avere estinto tutte le passività esistenti, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n° 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
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QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI
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ANNO 2010
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ANNO 2011 |
ANNO 2012 |
| Quota fissa ordinari |
€ 1,000,00 |
€ 1,300,00 |
€ 1,500,00 |
| Quota fissa sostenitori |
€ 200,00 |
€ 200,00 |
€ 200,00 |
| Quota variabile dipendenti |
€ 26,00 |
€ 28,00 |
€ 30,00 |
| Quota una Tantum nuove iscrizioni ordinari |
€ 200,00 |
€ 200,00 |
€ 200,00 |
| Numero massimo dipendenti imputabili |
80 |
90 |
100 |
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In osservanza al disposto dell’art. 10 della Legge 675/96, informiamo che i dati richiesti all’atto dell’iscrizione e ogni altro dato nel corso del rapporto associativo verranno inseriti nella banca dati dell’A.I.d.A. finalizzati a gestire il rapporto associativo sotto ogni profilo.
Il sottoscritto dichiara di consentire a quanto sopra esposto e di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c., impegnandosi a rispettare le disposizioni dello Statuto dell’Associazione Italiana di Assemblaggio.
Data............................. Timbro e Firma del Legale Rappresentante.....................................
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