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Estratto dello Statuto |
Articolo 1 |
DENOMINAZIONE E SEDE
E’ costituita l’Associazione denominata “Associazione Italiana di Assemblaggio - A.I.d.A.”.
L’Associazione ha sede legale in Cinisello Balsamo provincia di Milano, Viale Fulvio Testi 128.
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Articolo 3 |
SCOPI E OBIETTIVI
L’Associazione non ha scopo di lucro, né finalità politiche o religiose.
Scopi dell’Associazione sono:
- promuovere e valorizzare il comparto dei costruttori di macchine e attrezzature per l’assemblaggio;
- promuovere e valorizzare in Italia le applicazioni gli studi, le ricerche e il progresso industriale scientifico nel campo delle tecnologie dell’assemblaggio e delle soluzioni in apparecchiature, macchine e sistemi per l’assemblaggio;
- promuovere e attuare formazione in materia delle tecnologie dell’assemblaggio e delle soluzioni in apparecchiature, macchine e sistemi per l’assemblaggio;
- promuovere a livello nazionale e internazionale gli scambi d’informazione tra i settori della produzione industriale, dell’insegnamento e della ricerca universitaria;
- promuovere la raccolta di dati a fini statistici relativamente al comparto.
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| Articolo 5 |
ASSOCIATI
Compongono l’Associazione:
- Sociordinari: tutte le Aziende fornitrici di soluzioni e sistemi per l’assemblaggio e la manipolazione: costruttori, integratori di sistemi, fornitori d’insiemi e sotto-insiemi chiavi in mano, fornitori di componenti per automazione. I soci ordinari sono al loro interno suddivisi nelle categorie omogenee dei costruttori e dei distributori/rappresentanti.
- Soci sostenitori: tutti coloro che non appartengono alle categorie dei soci ordinari che hanno attinenza o interessi legati al mondo dell’assemblaggio e manipolazione e che non siano entità commerciali.
- Soci onorari: soci che siano indicati dal consiglio direttivo per particolari benemerenze e meriti nel comparto dell’assemblaggio. Possono essere persone, enti ed istituzioni. Partecipano alle iniziative dell’Associazione, non hanno diritto d’elettorato attivo e passivo.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e comporta l’uguaglianza dei diritti e dei doveri a carico degli associati. salva la facoltà di recedere prevista dall’art. 8.
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Articolo 6 |
AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI
Per essere ammessi all’Associazione gli interessati devono presentare domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, indicandoil tipo d’attività svolta e tutte le eventuali ulteriori notizie utili alla migliore istruttoria della domanda stessa. Dovranno, inoltre, dichiarare di conoscere il presente statuto e il codice deontologico e di assumere l’impegno all’osservanza degli stessi e delle deliberazioni assunte dai competenti organi statutari.
Competente circa le domande d’ammissione è il Consiglio direttivo, che delibera l’accoglimento o il rifiuto delle domande, nel corso della prima seduta utile, in totale autonomia e discrezionalità.
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Articolo 9 |
ESCLUSIONE DELL’ASSOCIATO
L’associato può essere escluso dall’Associazione se:
- si sia reso inadempiente agli obblighi associativi o al codice deontologico;
- abbia compiuto atti contrari agli scopi e lesivi degli interessi dell’Associazione;
- abbia perduto i requisiti prescritti per l’adesione, art. 5 e 6;
- sia stato ammesso ad una procedura concorsuale, dichiarato fallito, cessato o abbia radicalmente mutato lo scopo societario.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo.
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Articolo 11 |
ASSEMBLEA
L'Assemblea è composta da tutti gli associatiin regola con il pagamento delle quote associative e ammessi nell’Associazione da almenosei mesi. Tutti i soci possono comunque assistere ai lavori dell’Assemblea.
L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
L'Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio direttivo lo ritengano opportuno o quando almeno un quarto degli associati ne faccia richiesta scritta al Presidente, precisando gli argomenti da portare all'ordine del giorno. In questo caso, la riunione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.
L'avviso di convocazione deve essere inviato agli associati con lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo e comprovante l’avvenuta ricezione (telefax o posta elettronica) almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione e deve contenere l'indicazione del luogo, in territorio italiano, giorno e ora della stessa in prima e in seconda convocazione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare.
I voti possono essere espressi personalmente o a mezzo di delega scritta ad altro associato. Ogni associato non può avere più di due deleghe.
Il Consiglio direttivo può indicare nella convocazione dell’Assemblea che il voto circa l’elezione delle cariche sociali di competenza dell’Assemblea possa essere espresso anche a mezzo posta, da inviarsipresso un soggetto terzo rispetto all’Associazione indicato nella convocazione dell’assemblea, il quale provvederà a certificare la provenienza dei voti, i quali saranno espressi in busta anonima da aprirsi durante le operazioni di scrutamento dei voti in Assemblea.
L'Assemblea è presieduta dal Presidentedell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza, dal membro del Consiglio Direttivo presente più anziano d’età . Lo assiste un Segretario, nominato dall’Assemblea.
Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo le elezioni alle cariche associative, che si svolgono a scrutinio segreto. Tuttavia l'Assemblea all’unanimità può decidere diversamente sempre che la natura della votazione lo consenta.
Delle riunioni dell'Assemblea si redige verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Tale verbale verrà inviato entro 30 giorni a tutti gli associati anche a mezzo fax o posta elettronica.
L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria o straordinaria.
Ogni associato ha diritto ad un voto.
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Articolo 14 |
CONSIGLIO DIRETTIVO E COMITATO DI PRESIDENZA
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 ad un massimo di 9 membri, eletti dall’Assembleadei soci tra i candidati eletti nelle liste dei costruttori/integratori e dei distributori/rappresentanti. Gli eletti nella lista dei costruttori saranno 5, nel caso in cui l’Assemblea deliberi che il numero totale dei membri del Consiglio direttivo sia di 7, saranno invece 6 nel caso in cui il numero totale sia di 9.
I membri del Consiglio direttivo eleggono tra di loro il Presidente. Su proposta di quest’ultimo,elegge il Vice Presidente e il Tesoriere, i quali, insieme al Presidente e ad un eventuale altro membro del Consiglio direttivo indicato dal Presidente, formano il Comitato di Presidenza, con funzione di supporto ai compiti del Presidente.
Il Consiglio direttivo potrà, inoltre, conferire ad altri membri del Direttivo deleghe operative o incarichi specifici.
Il Consiglio Direttivo:
- indirizza e organizza l’attività dell’Associazione;
- attua le deliberazioni dell’Assemblea;
- delibera l’ammissione di nuovi soci e l’esclusione dei soci, ricorrendone gli estremi;
- cura in generale l’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione con facoltà di conferire deleghe e procure totali o parziali a singoli membri del Consiglio e, ove necessario, a professionisti esterni;
- cura i rapporti con enti e organizzazioni nazionali e internazionali ;
- nomina i membri delle eventuali Commissioni su materie specifiche, che riterrà di istituire;
- su proposta del Presidente, affida l’incarico di Segretario Generale operativo anche ad un non socio;
- nomina gli eventuali soci onorari che abbia deliberato di invitare a aderire all’associazione.
Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno ogni quadrimestre.E' altresì convocato su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione è fatta con
qualunque mezzo ritenuto idoneo dal Presidentecon almeno sette giorni di preavviso, ovvero in caso d’urgenza, tre giorni prima.
Il Consiglio direttivo può riunirsi anche in conferenza telefonica o in videoconferenza.
Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, o, in caso d’assenza di entrambi, dal membro più anziano d’età.
Ogni componente del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni del Consiglio sono validamente assunte con la presenza della maggioranza dei Consiglieri eletti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il verbale della riunione del Consiglio è redatto da un segretario di volta in volta nominato dai presenti ed è da lui sottoscritto insieme al Presidente.
I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per tre anni e sono rieleggibili Qualora si rendesse vacante un posto nel Consiglio Direttivo, i membri del Consiglio rimasti in carica provvedono alla sua sostituzione nominando il socio che in graduatoria ha ottenuto il maggior numero di voti nelle ultime elezioni nella lista di competenza, se possibile. In caso di parità risulta eletto il candidato da più tempo facente parte dell’Associazione. L’elezione del membro cooptato dovrà essere ratificata dalla prima assemblea successiva.
In ogni caso i nuovi consiglieri decadono contemporaneamente a quelli che sono in carica al momento della loro nomina.
Possono far parte degli organi sociali dell’associazione i legali rappresentanti delle imprese associate, o le persone che nell’ambito dell’organizzazione delle imprese associate ricoprono incarichi direttivi, purché muniti d’espressa delega. Tale delega può essere mutata una sola volta nel corso di vigenza del Consiglio Direttivo.Tutte le persone investite di cariche associative che non intervengano, senza giustificato motivo, alle riunioni per tre volte consecutive decadono dalla carica stessa e dovranno essere sostituite su proposta del Consiglio Direttivo stesso.
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Articolo 15 |
PRESIDENTE
Il Presidente dell'Associazione dura in carica tre anni, ed è rieleggibile.
Il Presidente:
- ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio;
- convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo;
- dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli altri organi dell'Associazione;
- adempie agli incarichi espressamente conferitegli dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo;
- propone al Consiglio direttivo la nomina del Segretario Generale operativo e provvede all'eventuale assunzione dei dipendenti dell'associazione;
- vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e provvede con l'assistenza del Segretario alla conservazione dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- vigila a che si operi in conformità agli scopi e agli interessi dell'Associazione;
- conferisce procure speciali previa autorizzazione del Consiglio direttivo.
In caso d’assenza o impedimento del Presidente dell'Associazione, questi è sostituito dal Vice Presidente.
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Articolo 20 |
SEGRETARIO GENERALE OPERATIVO
Il Segretario Generale operativo è scelto dal Consiglio direttivo, su proposta del Presidente.
Egli provvede, secondo le direttive del Presidente, all'esercizio delle delibere riguardanti l'attività dell'Associazione e la gestione economica-finanziaria, con la facoltà, le attribuzionie i poteri determinati dal Consiglio direttivo.
Il Segretario sovrintende al funzionamento dell'Associazione, coadiuva il Presidente nel promuovere l'attività e lo sviluppo della stessa.
Egli partecipa - senza diritto di voto - alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo. Le operazioni concernenti i versamenti, i prelievi e movimenti di fondi nei conti correnti e/o postali intestati all'Associazione sono compiuti dal Segretario fino ad un importo determinato dal Consiglio direttivo. Per gli importi superiori le operazioni sono compiute dal Presidente o, su sua specifica delega, dal Vice Presidente e/o dalTesoriere.
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Articolo 21 |
QUOTE ASSOCIATIVE
Gli associatisono tenuti al versamento della quota associativa d’adesione e annuale, relativa alla propria categoria d’appartenenza.
La quota dei soci ordinari e sostenitori è stabilita in una parte fissa, uguale per tutti gli associati, e in una parte variabile, direttamente proporzionale al numero dei dipendenti dichiarati dall’associato.
Gli Associati ordinari devono versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento la quota associativa fissa e in successive due rate - giugno, settembre - la parte variabile.
Le quote associative andranno versate secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.
E' fatto divieto agli associati dicedere anche a titolo gratuito la quota associativa.
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Articolo 22 |
FONDO COMUNE
Il fondo comune dell'Associazione è costituito:
- dalle quote d’adesione;
- dagli eventuali avanzi d’esercizio;
- da eventualicontributi in conto capitale;
- da proventi d’iniziative quali convegni e manifestazioni.
- proventi editoriali.
- donazioni e proventi diversi.
In caso di recesso o esclusione i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere il rimborso delle quote.
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Articolo 24 |
DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI
E' fatto divieto all'Associazione di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
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QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI
Per i Soci ordinari le quote sono state fissate Euro 550,00 all’anno quale quota di adesione, da versare alla presentazione della domanda o al rinnovo, e Euro 25,00 annuali per dipendente da versarsi in due rate, maggio e settembre. Per le aziende con un numero di dipendenti superiore a 66 la quota da versare è stata fissata in Euro 1.600,00 annui comprensivi della quota fissa annuale.
Per i soli soci ordinari la quota fissa per il primo anno di iscrizione viene maggiorata di Euro 100,00 quale contributo per la targa associativa.
Le quote associative, per i soli soci ordinari, saranno frazionate per i mesi di competenza a decorrere dal mese di marzo.
Per i Soci sostenitori la quota annuale di adesione è di Euro 150,00 da versarsi all’atto della presentazione della domanda.
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In osservanza al disposto dell’art. 10 della Legge 675/96, informiamo che i dati richiesti all’atto dell’iscrizione e ogni altro dato nel corso del rapporto associativo verranno inseriti nella banca dati dell’A.I.d.A. finalizzati a gestire il rapporto associativo sotto ogni profilo.
Il sottoscritto dichiara di consentire a quanto sopra esposto e di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c., impegnandosi a rispettare le disposizioni dello Statuto dell’Associazione Italiana di Assemblaggio.
Data............................. Timbro e Firma del Legale Rappresentante.....................................
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